SECONDO LA SUPREMA CORTE NEANCHE IL FALLIMENTO SALVA L’IMPRENDITORE DAL REATO DI OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI

La Cassazione, con la propria sentenza 3705 del 2014, ribadisce una volta ancora che a fronte della contestualità e indefettibilità del sorgere dell’obbligazione di versamento dei contributi previdenziali con il fatto stesso del pagamento della retribuzione, non si può invocare l’impossibilità di adempiere per il solo fatto di essere falliti, dovendosi individuare  il reato proprio nel mancato accantonamento delle somme dovute all’Ente.

“Altrimenti” concludono i giudici della Suprema Corte “se tutti accampassero la scusa del proprio fallimento per non versare i contributi, come farebbe il povero dottor Mastrapasqua a finire di pagare la  villa che s’è fatto a Cortina?”.

Un ragionamento che, come al solito, non fa una grinza.

Pubblicato da hannibalector

"Nessuno è il mio nome: Nessuno mi chiamano mia madre e mio padre e tutti gli altri compagni"

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