La Cassazione, con la propria sentenza 3705 del 2014, ribadisce una volta ancora che a fronte della contestualità e indefettibilità del sorgere dell’obbligazione di versamento dei contributi previdenziali con il fatto stesso del pagamento della retribuzione, non si può invocare l’impossibilità di adempiere per il solo fatto di essere falliti, dovendosi individuare il reato proprio nel mancato accantonamento delle somme dovute all’Ente.
“Altrimenti” concludono i giudici della Suprema Corte “se tutti accampassero la scusa del proprio fallimento per non versare i contributi, come farebbe il povero dottor Mastrapasqua a finire di pagare la villa che s’è fatto a Cortina?”.
Un ragionamento che, come al solito, non fa una grinza.