Analizzati con attenzione, i sotto riportati articoli del codice penale italiano ci permettono di definire esattamente quali siano i reati e le rispettive pene, ascrivibili in via principale a quella grande organizzazione lucrativa denominata Chiesa Cattolica Apostolica Romana, che da duemila e più anni sottrae se stessa e i propri vertici al diritto e alla giustizia.
In ogni caso, l'articolo di Marina Corradi sull'Avvenire di ieri, dice in un certo qual modo la verità: il cuore dell'organizzazione criminale non è Bruxelles ma Roma.
Purtroppo, finché restano in Italia, son più che sicuri che nessuno andrà mai a perquisire i loro covi.
Art. 643 Circonvenzione di persone incapaci
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 206 euro a 2065 euro.
Art. 600 Riduzione in schiavitù
Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi
Art. 416 Associazione per delinquere
Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o più.